TASSAZIONE POLIZZA VITA E DETRAZIONI: VANTAGGI E BENEFICI

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Tra le forme di investimento messe a disposizione dalle compagnie assicurative, le polizze vita si contraddistinguono per portare con sé numerosi vantaggi, sia fiscali sia personali. Si tratta infatti di uno strumento idoneo alla tutela finanziaria di se stessi e dei propri cari, nel caso in cui si verifichino alcuni eventi imprevisti della vita. Prosegui per sapere come funziona l’assicurazione sulla vita e cosa dispone la legge in tema di tassazione e detrazione fiscale.

Una polizza vita per ogni necessità

La stipula di un’assicurazione sulla vita prevede il versamento di un capitale da parte del soggetto assicurato, che viene poi corrisposto ai beneficiari al momento del verificarsi di alcune circostanze: morte prematura, malattia grave o invalidità. Generalmente, i beneficiari di una polizza vita sono coloro che fanno parte del nucleo familiare dell’assicurato, ma possono essere anche soggetti esterni. Per tutti i dettagli, dai un’occhiata al nostro approfondimento sul Beneficiario di polizza vita. Detto ciò, non esiste un’unica forma di assicurazione sulla vita, ma sono previste diverse tipologie di polizze che vanno incontro a varie esigenze personali.

Ad esempio, è possibile richiedere dei preventivi di Polizze Vita per Mutui e Finanziamenti: sono prodotti rivolti a coloro che hanno stipulato mutui, finanziamenti o altre tipologie di prestito, per la tutela dell’adempimento degli stessi laddove venga meno il soggetto vincolato. Particolarmente utile è anche la polizza vita Vittoria Fianco a Fianco – LTC, che va incontro a chi desidera assicurarsi un sostegno economico qualora perda la propria capacità di autosufficienza. Per saperne di più sulle polizze vita disponibili consulta il nostro approfondimento: TCM significato e rami delle polizze vita.

Le polizze vita sono vantaggiose?

Il fatto che sia un prodotto finanziario personalizzabile e adattabile alle condizioni del singolo assicurato è già di per sé un grosso vantaggio. Inoltre, si tratta di un contratto flessibile, da cui è possibile disinvestire in tutto o in parte la somma assicurata in caso di necessità economiche tramite l’istituto del riscatto anticipato. Sebbene non sia conveniente disdire la polizza prima della sua naturale scadenza, tale possibilità è comunque garantita, anche se in alcuni casi c’è il rischio che l’assicurato non recuperi interamente il capitale investito. In considerazione di questo ci si può chiedere: “le polizze vita vanno dichiarate nell’Isee?”. La risposta è sì, le polizze che prevedono la facoltà o di riscatto vanno dichiarate poiché sono considerate una ricchezza possibile e subito disponibile al momento dell’avverarsi del rischio.

Detrazioni fiscali delle polizze vita

Uno dei vantaggi più interessanti delle polizze vita è la detraibilità fiscale del premio versato. Infatti, in seguito alla presentazione del modello 730 in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista la detrazione del 19% dei premi di assicurazione versati, sia a compagnie assicurative italiane che estere. Nel dettaglio, la detrazione fiscale opera secondo le seguenti modalità:

  • è applicabile alle polizze sulla vita e contro gli infortuni, stipulate o rinnovate entro il 31.12.2000, purché il contratto abbia una durata minima di 5 anni e non sia prevista la concessione di prestiti nel corso di tale periodo;
  • è applicabile anche alle polizze stipulate o rinnovate a partire dal 2001, purché queste abbiano ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%.

A differenza di altre voci deducibili, i premi assicurativi delle polizze vita non presentano un limite minimo di spesa, ma solo dei tetti massimi, ossia:

  • 530,00 € per assicurazioni vita e infortuni, anche in via cumulativa;
  • 750,00 € per le polizze con rischio di morte, ma a tutela di persone con disabilità grave ex legge 104;
  • 291,14 € per le polizze con copertura per il “rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana”.

A chi spetta la detrazione e condizioni di applicabilità

Le detrazioni fiscali dei premi assicurativi spettano al soggetto dichiarante, nell’ipotesi in cui questo sia contraente e assicurato oppure anche quando sia solo il contraente, ma l’assicurato sia un familiare a carico. Inoltre, la detrazione è concessa al familiare a carico che assuma la qualità di contraente e assicurato del contratto di assicurazione. Tuttavia, affinché tutto ciò sia possibile, è necessario rispettare un requisito fondamentale che è quello della tracciabilità dei pagamenti. Nello specifico, il versamento del premio non può più avvenire con denaro contante, ma solo tramite bancomat o carta di credito, bonifico bancario, MAV o bollettino postale. Inoltre, al momento della dichiarazione dei redditi, oltre alle ricevute dei vari pagamenti, va presentato anche il contratto di assicurazione stipulato.

Tassazione delle polizze vita

Per i contratti di Risparmio e Investimento, quando si richiede un riscatto totale, parziale o alla scadenza naturale del contratto, sulla parte di importo calcolata, facendo la differenza tra il capitale maturato fino a quel momento e i premi versati (ovvero la plusvalenza), la Compagnia assicurativa deve applicare un’imposta sostitutiva pari al 26% sulla sola parte di rendimento riferibile agli strumenti finanziari collegati alla polizza, che siano diversi da Titoli di Stato o equiparati, e pari al 12,50% sulla parte di plusvalenze riferibili a Titoli di Stato o equiparati.

In caso di decesso dell’assicurato, il capitale erogato è esente da IRPEF, e quindi da imposta sostitutiva, unicamente per la componente a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato).

La componente finanziaria del contratto sarà assoggettata a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile a investimenti in titoli di Stato o equiparati, che restano assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%.

Si ricorda che, in caso di decesso dell’assicurato, le somme corrisposte ai beneficiari continuano ad essere percepite come un diritto proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a formare l’asse ereditario.