DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO

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L’oblio oncologico e l’assicurazione

Rami Elementari e Vita – Garanzie Malattia e TCM/LTC – Oblio oncologico: Legge 7 dicembre 2023 n.193

Sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2023 è stata pubblicata la Legge 7 dicembre 2023 n°193, in vigore dal 2 gennaio 2024, la quale introduce il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”; all’interno della legge vengono riportate le “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.

Questa legge ha un impatto importante in quanto prevede il diritto di non fornire né informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica in fase di stipula del contratto e in occasione del rinnovo.

Le persone guarite da malattie oncologiche potranno vivere una vita normale, senza essere discriminate per le loro condizione di salute, accedendo a servizi come mutui, prestiti, assicurazioni e adozione di figli, senza dover dichiarare la propria malattia pregressa.

Questa disposizione ha comportato l’introduzione di nuove regole per la valutazione assuntiva delle polizze dei rami Malattia e Vita (TCM/LTC).

In particolare, la legge prevede che le compagnie assicurative non possano:

  • richiedere informazioni sulla storia clinica delle persone “il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva da più di 10 anni”; il termine è ridotto a cinque nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età;
  • applicare condizioni contrattuali peggiorative o premi più elevati;
  • rifiutare la sottoscrizione di una polizza assicurativa

La Legge, all’articolo n. 5 “Disposizioni transitorie e finali”, prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che saranno pubblicati, con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione.

Aggiornamenti

Come disposto dal decreto attuativo 24 Aprile 2024, n. 96. si allega la tabella delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto ai   dieci anni dalla conclusione del  trattamento attivo,  senza episodi di recidiva  ovvero cinque anni  nei casi  in cui  l’ insorgenza della patologia è avvenuta  anteriormente  al compimento del ventunesimo anno di età.

Tipo di tumoreSpecificazioniAnni dalla fine del trattamento
Colon-rettoStadio I, qualsiasi età 11
Colon-rettoStadio II-III, >21 anni 77
Melanoma>21 anni 66
MammellaStadio I-II, qualsiasi età 11
Utero, collo>21 anni 66
Utero, corpoQualsiasi età5
TesticoloQualsiasi età1
TiroideDonne con diagnosi <55 anni – Uomini con diagnosi <45 anni1
Linfomi di Hodgkin<45 anni5
LeucemieAcute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età5

Eventuali ulteriori aggiornamenti normativi impattanti in materia saranno pubblicati e resi disponibili nella presente pagina web.