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Conciliazione paritetica

R.C. AUTO: la conciliazione pariterica

Esiste un sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione senza ricorrere al giudice: la conciliazione paritetica.

Che cos’è

• La conciliazione paritetica nasce da un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori (1) al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto.

• Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione paritetica sono quelle relative a sinistri r.c.auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.

• Può attivare la conciliazione paritetica il consumatore che:

– abbia presentato una richiesta di risarcimento del danno all’impresa e non abbia ricevuto risposta nei termini previsti dalla legge (termini decorrenti dalla ricezione di richiesta danni completa ai sensi dell’art. 148 commi 1e 2 CdA : per il danno a cose 30 GIORNI in presenza di Modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti, 60 GIORNI in assenza di Modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti; per il danno alla persona 90 GIORNI oppure

– abbia ricevuto un diniego di offerta, oppure

– non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento dell’impresa

• NON abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo verso la compagnia

• NON abbia già attivato la procedura di mediazione a fini conciliativi ai sensi del decreto legislativo 04 marzo 2010 n.28

• nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione della procedura di indennizzo diretto (art.149 CdA) e della procedura di risarcimento del terzo trasportato (art. 141 CdA), abbia indirizzato la richiesta di risarcimento rispettivamente all’assicuratore tenuto alla gestione del danno per quanto riguarda l’indennizzo diretto, e all’assicuratore del veicolo vettore per quanto riguarda il risarcimento del terzo trasportato

Come si attiva  

• Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzandole una richiesta di conciliazione, utilizzando il modulo che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei consumatori e dell’ANIA, ed allegando copia della documentazione in suo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa). La richiesta di conciliazione ad una delle associazioni dei consumatori aderenti può essere inviata anche online accedendo al sito www.conciliazioneaniaconsumatori.it

• La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale iscrizione all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato.

Come funziona

• Ricevuta da parte del consumatore la domanda di conciliazione, l’Associazione interpellata esamina le ragioni del consumatore e valuta la fondatezza della richiesta.

• Se l’Associazione ritiene fondata la richiesta, entra in contatto telematicamente con l’impresa di assicurazione interessata.

• Viene costituita una Commissione di conciliazione composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’Associazione dei consumatori.

• La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo, che viene tempestivamente comunicato al consumatore.

Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione paritetica e sulle modalità per accedervi possono essere trovate sui siti qui di seguito riportati delle Associazioni dei consumatori aderenti all’accordo e sul sito dell’ANIA (www.ania.it).

ACU www.associazioneacu.org

ADICONSUM www.adiconsum.it

ADOC www.adocnazionale.it

ALTROCONSUMO www.altroconsumo.it

ASSOUTENTI www.assoutenti.it

ASSOCONSUM www.asso-consum.it

CASA DEL CONSUMATORE www.casadelconsumatore.it

CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI www.centroconsumatori.it

CITTADINANZA ATTIVA www.cittadinanzattiva.it

CODACONS www.codacons.it

CODICI www.codici.org

CONFCONSUMATORI www.confconsumatori.com

FEDERCONSUMATORI www.federconsumatori.it

LEGA CONSUMATORI www.legaconsumatori.it

MOVIMENTO CONSUMATORI www.movimentoconsumatori.it

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO www.difesadelcittadino.it

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI www.consumatori.it(1) ACU, ADICONSUM, ADOC, ALTROCONSUMO, ASSOUTENTI, ASSOCONSUM, CASA DEL CONSUMATORE, CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI, CITTADINANZA ATTIVA, CODACONS, CODICI, CONFCONSUMATORI, FEDERCONSUMATORI, LEGA CONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI, MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI.