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ContattaciTra gli oneri legati allo svolgimento dell’attività legale, uno dei più rilevanti è rappresentato dalla stipula di un‘assicurazione professionale per avvocati. Quest’ultima consiste in un vero e proprio obbligo per il professionista, sancito dalla Legge 148 del 2011 e dal Decreto del 22 settembre 2016 (in G.U. dell’11 ottobre 2016, n. 238). La polizza assicurativa per gli avvocati permette al libero professionista di ricevere un’adeguata tutela in caso di danni colposamente causati a terzi nel corso della sua attività. Per tutti i dettagli sul tema, continua la lettura.
Come funziona l’assicurazione avvocati
Un avvocato abilitato all’esercizio della professione forense non può non dotarsi di una RC professionale per avvocati. Come anticipato, si tratta di un obbligo di legge, che ha come finalità ultima quella di tutelare il professionista dai danni colposi che può aver cagionato a clienti o a terzi durante lo svolgimento della propria attività.
Nello specifico, la tutela voluta dal legislatore si muove, al contempo, verso due direzioni interconnesse: coinvolge non solo l’avvocato stesso, proteggendo il suo patrimonio da eventuali richieste risarcitorie, ma è diretta anche ad andare incontro ai soggetti danneggiati da prestazioni legali non adeguate o da comportamenti non in linea con i doveri e le linee guida deontologiche della professione. Infatti, il cliente o il terzo danneggiato hanno la possibilità di ottenere facilmente una soddisfazione economica, laddove risultino pregiudicati i loro diritti a causa del professionista. Entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa copre un’assicurazione professionale avvocati.
RC professionale avvocato
La polizza assicurativa di responsabilità civile copre tutti i danni colposamente cagionati a terzi. Pertanto, vi rientrano i danni patrimoniali e non patrimoniali, i danni temporanei e permanenti, nonché i danni futuri e indiretti. Ad esempio, rientrano nella copertura assicurativa i pregiudizi derivanti da ritardi nell’attuazione di atti processuali, dallo smarrimento di documenti, da errori professionali da cui sia scaturita una perdita patrimoniale, oppure le conseguenze derivanti da comportamenti negligenti, superficiali o non deontologicamente corretti. Inoltre, la copertura riguarda non solo l’avvocato in primis, ma anche gli atti e i comportamenti pregiudizievoli tenuti dai suoi dipendenti, praticanti e collaboratori. Infine, l’assicurazione è diretta a tutelare non solo il cliente immediatamente coinvolto, ma anche eventuali soggetti terzi, mentre sono da considerarsi esclusi i familiari e i collaboratori del professionista assicurato.
Quali sono le attività professionali oggetto di copertura?
L’attività legale consta di un ampio ventaglio di prestazioni, da cui potrebbero scaturire eventuali danni involontari nei confronti del cliente. Nel dettaglio, le attività che rientrano nella copertura assicurativa sono le seguenti:
- Atti relativi alla rappresentanza legale
- Difesa o rappresentanza legale, sia in sede giudiziale che arbitrale
- Redazione di documenti, pareri e contratti
- Conservazione e custodia di atti, denaro, valori e titoli ricevuti in deposito
- Attività di consulenza o di assistenza giudiziale
- Attività di mediazione o di negoziazione assistita.
A queste, il professionista può aggiungere altre procedure da far rientrare sotto l’alveo assicurativo, versando dei premi aggiuntivi. Tra queste figurano:
- Attività come mediatore, curatore fallimentare e custode giudiziario
- Tutela della privacy
- Attività di conduzione dello studio professionale
- Attività legate a processi telematici e all’uso di dispositivi elettronici
- Procedure esecutive immobiliari.
La polizza infortuni
Oltre all’assicurazione sulla responsabilità civile dell’avvocato, il professionista può procedere anche alla stipula di una polizza per infortuni.
Al contrario, questa ha carattere facoltativo per la tutela del singolo avvocato, ma resta obbligatoria per i soggetti che lavorano con esso. Infatti, la polizza copre i casi di infortunio o di malattia di collaboratori e dipendenti del professionista, da cui potrebbero derivare anche situazioni di invalidità permanente o di decesso.
Polizza assicurativa avvocati: efficacia nel tempo
Secondo quanto stabilito dall’art.2 D.M. 22 settembre 2016, la polizza assicurativa avvocati ha una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale, anche nei confronti degli eredi. In questo caso, per retroattività si intende la copertura dei danni avvenuti precedentemente alla stipula della polizza, purché la richiesta di risarcimento sia intervenuta in un momento successivo alla stipula stessa. Tuttavia, in tale contesto, sono da escludersi i danni derivanti da atti o fatti di cui l’assicurato aveva conoscenza e consapevolezza. Per ultrattività, invece, si intende il permanere delle garanzie assicurative a favore del professionista anche dopo la cessazione dell’attività, per un periodo di tempo di almeno dieci anni.
Avvocato senza polizza professionale: cosa succede?
Come stabilito, la stipula di un’assicurazione per gli avvocati è obbligatoria, anche se potrebbero intervenire delle circostanze tali da far venir meno il rispetto di questo requisito. Tuttavia, in caso di un avvocato privo di polizza assicurativa, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza del professionista può disporre delle sanzioni monetarie e procedere anche con la sospensione fino a 2 anni, con la censura professionale, e arrivare fino alla radiazione dall’Albo. A ciò, si aggiunge la predisposizione di un eventuale risarcimento danni a favore dei soggetti pregiudicati.
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