Infortunio in smart working: rischi assicurativi e coperture consigliate

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Dagli Stati Uniti all’Europa, lo smart working è diventato una modalità di lavoro sempre più diffusa, vantaggiosa per lavoratori e aziende. Il lavoro agile consente, infatti, di conciliare meglio gli impegni professionali con la vita personale.

In Italia, il lavoratore in smart working beneficia, in linea generale, delle tutele previste per chi svolge la medesima attività in sede, anche sotto il profilo assicurativo. Resta fermo che, in caso di infortunio, l’applicazione della tutela richiede una valutazione delle specifiche circostanze dell’evento e del relativo collegamento con l’attività lavorativa.

Smart working: definizione e aspetti operativi

Lo smart working è una forma di lavoro “agile” introdotta con la L. 81/2017, successivamente aggiornata dalla Legge n. 122 del 04/08/2022. Si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che consente di svolgere l’attività in parte all’esterno dei locali aziendali, senza vincoli rigidi di luogo e con il supporto di strumenti tecnologici.

Divenuto utile durante il periodo della pandemia da Covid, lo smart working presenta alcuni notevoli vantaggi in termini di flessibilità ed equilibrio tra lavoro e vita privata. Senza contare gli aspetti legati a un risparmio di tempo e costi relativi ai tragitti casa-lavoro.

Accordo individuale

L’elemento principale dello smart working è rappresentato dalla stipula di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, che abbia forma scritta e sia comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo le modalità previste. È da precisare che ogni aspetto operativo del lavoro agile dev’essere oggetto di valutazione tra le parti, il che significa che questa modalità non può essere né imposta dal datore né pretesa come diritto dal lavoratore.

Orario di lavoro

L’attività lavorativa può essere svolta senza particolari vincoli di orario, secondo quanto concordato con il Datore di Lavoro, purché non si superino i limiti di durata giornaliera e settimanale stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Luogo di lavoro

L’esecuzione della mansione avviene in parte in sede aziendale e in parte in altro luogo, tramite l’ausilio fornito dagli strumenti digitali, laddove, ovviamente, l’attività stessa lo permetta. Il luogo di svolgimento dell’attività è generalmente individuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’accordo individuale e dalle policy aziendali; può essere la privata abitazione, uno spazio di coworking o altro luogo idoneo, purché siano rispettate le regole aziendali in materia di sicurezza, protezione dei dati e utilizzo degli strumenti tecnologici.

Obblighi del datore di lavoro

Anche in caso di lavoro da remoto, l’azienda è responsabile della sicurezza e della salute dei propri lavoratori. Ciò in ragione di un sistema di tutele in materia, che sorge dal combinato disposto tra Codice Civile, Costituzione, Statuto dei Lavoratori e testi normativi di settore. In questo caso, l’art. 22 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una specifica informativa scritta sui rischi legati alla mansione da svolgere e alle misure da adottare. Quest’ultima disposizione è volta a dare al lavoratore tutte le informazioni possibili per tutelare la propria incolumità anche al di fuori dei locali aziendali e a far sì che la mansione lavorativa venga svolta con collaborazione e responsabilità.

Rischi legati allo smart working

La necessità di un certo standard di tutele è dovuta al fatto che, anche in smart working, il lavoratore potrebbe incorrere in alcuni rischi per la salute. Nello specifico, questa modalità di lavoro espone maggiormente a effetti psicosociali come burnout e isolamento, oltre che di tipo ergonomico relativamente a posture scorrette e ad affaticamento oculare dovuto all’uso prolungato degli schermi.

Se da un lato lavorare in un ambiente domestico dà maggiore senso di comfort e serenità, dall’altro rende difficile distinguere i confini tra vita privata e vita professionale, esponendo a un prolungamento delle ore e a un sovraccarico di lavoro.

Tutele riconosciute allo smart worker

La Circolare INAIL n. 48/2017 ha fornito indicazioni sulla tutela assicurativa applicabile al lavoro agile, chiarendo che lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali non esclude, di per sé, l’operatività dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Nel dettaglio, l’art. 23 della L. 81/2017 prevede la tutela contro gli infortuni sul lavoro anche per le prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali, purché l’evento lesivo sia riconducibile alla prestazione lavorativa.

 Elemento distintivo nonché condizione necessaria per procedere all’indennizzo dell’infortunio è l’esistenza di un nesso di causalità con il lavoro svolto al di fuori dei locali aziendali. Il lavoratore, quindi, è tenuto a denunciare l’incidente in modo dettagliato e circoscritto, al fine di poter delineare i confini entro cui applicare la tutela assicurativa riconosciuta.

La tutela può riguardare anche l’infortunio in itinere, ossia quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo prescelto per svolgere l’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando tale percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione o alla conciliazione tra vita privata e attività lavorativa e risponda a criteri di ragionevolezza.

Il riconoscimento della tutela non è tuttavia automatico: l’INAIL valuta le specifiche circostanze dell’evento e il suo collegamento con l’attività lavorativa, accertamento che può risultare particolarmente complesso quando la prestazione viene svolta presso la propria abitazione o in luoghi scelti autonomamente dal lavoratore.

Le polizze più indicate per aziende e lavoratori smart

Sebbene le tutele riconosciute agli smart worker rappresentino un importante strumento di protezione, è sempre necessario verificare, caso per caso, l’applicabilità delle coperture previste dall’INAIL. Il riconoscimento dell’infortunio e delle relative prestazioni, infatti, dipende dalle specifiche circostanze dell’evento e dall’accertamento del nesso con l’attività lavorativa svolta.

A tal proposito, è possibile usufruire di alcune coperture integrative che possono essere sottoscritte individualmente dal lavoratore o messe a disposizione dal datore di lavoro sotto forma di benefit collettivi.
Si tratta di coperture infortuni che possono essere valutate in base alle esigenze personali, professionali o aziendali; ad esempio, possono prevedere garanzie per eventi occorsi anche al di fuori dell’orario di lavoro, estensioni H24 o coperture in caso di invalidità grave o permanente.

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