Guida in stato di ebbrezza con incidente, l’assicurazione paga?
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Parla con un AgenteGuidare in stato di ebbrezza è qualcosa che non andrebbe fatto a prescindere, perché comporta un pericolo per se stessi e per gli altri. È il motivo dietro al quale vi sono conseguenze legali anche gravi, nel caso in cui si venga scoperti al volante mentre si è in stato di ebbrezza, ma soprattutto se si è procurato un incidente stando alla guida dopo aver assunto alcol.
Proprio perché vi sono conseguenze così serie, è importante conoscere anche quali sono queste ripercussioni legali e, in particolare, se l’assicurazione RC Auto copra ugualmente i danni in queste circostanze.
Guida in stato di ebbrezza: le sanzioni e le pene
Guidare in stato di ebbrezza può comportare rischi molto grandi, con sanzioni severe e rigorose.
Il Codice della Strada, in particolare, indica dei valori guida per determinare le possibili conseguenze legali e in che modo punire così il cittadino per il comportamento scorretto, con la possibilità anche di portarlo a processo penale.
La soglia critica è rappresentata da un valore alcolemico nel sangue di 0,5 grammi per litro, oltre il quale si viene considerati fuori norma. Nello specifico, se il valore si trova tra 0,5 e 0,8 la persona è soggetta a una multa che può andare dai 543 ai 2.170 euro e subisce la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi.
Tabella sanzioni guida in stato di ebbrezza
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TASSO ALCOLEMICO |
TIPO DI ILLECITO |
SANZIONE ECONOMICA |
SOSPENSIONE PATENTE |
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0,5 – 0,8 g/L |
Sanzione amministrativa |
€ 543 – 2.170 |
3 – 6 mesi |
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0,8 – 1,5 g/L |
Reato penale |
€ 800 – 3.200 + arresto 3 mesi – 1 anno |
Da 6 mesifino a 1 anno |
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> 1,5 g/L |
Reato penale grave |
€ 1.500 – 6.000 + arresto 6 mesi – 1 anno |
Fino a 2 anni |
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Qualsiasi soglia (con incidente) |
In caso di incidente, le sanzioni previste per la fascia alcolemica accertata sono raddoppiate; fermo amministrativo 180 giorni, salvo veicolo di terzo estraneo |
Importi x2 |
Importi x2 |
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Neopatentati / under 21 / prof. |
Limite: 0 g/L |
Entro 0,5 g/L da 168 a 672€. Se invece rientrano nelle fasce dell’art. 186, le sanzioni sono aumentate: di un terzo per la fascia 0,5–0,8, da un terzo alla metà per le fasce penali. |
Come fascia 0,5–0,8 g/L |
Guida in stato di ebbrezza senza feriti e con feriti
Le conseguenze di un incidente in stato di ebbrezza cambiano sensibilmente a seconda che vi siano o meno persone ferite.
Se l’incidente non ha causato feriti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 186 del Codice della Strada nella misura raddoppiata rispetto alla guida in stato di ebbrezza senza sinistro, ma non si configura automaticamente un reato perseguibile d’ufficio. Il veicolo può essere sottoposto a fermo amministrativo di 180 giorni, salvo che il proprietario sia persona diversa dal conducente.
Se invece dall’incidente derivano lesioni a terzi, la situazione si aggrava sul piano penale. Entrano in gioco le disposizioni del Codice Penale in materia di lesioni stradali gravi o gravissime, con la possibilità di procedibilità d’ufficio e pene accessorie come la revoca della patente. In questo caso le sanzioni del Codice della Strada si sommano a quelle penali, rendendo le conseguenze complessivamente molto più severe.
In entrambi i casi, la polizza RC Auto del conducente copre i danni subiti dalla vittima, ma la compagnia assicurativa mantiene il diritto di rivalsa, ovvero può richiedere al proprio assicurato il rimborso delle somme pagate.
Guida in stato di ebbrezza con incidente: come si comporta l’assicurazione
Abbiamo spiegato finora le conseguenze legali per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, ma la polizza RCA in tutto questo come si comporta? In caso di incidente, la copertura assicurativa ha ugualmente valore?
La risposta a queste domande è sì, ma con rivalsa. In altre parole, in caso di incidente l’assicurazione dell’automobilista che lo ha causato è tenuta a risarcire la vittima di sinistro per i danni subiti, ma successivamente questa ha il diritto di richiedere il rimborso di tale somma direttamente al proprio assicurato.
Le vittime di sinistro, quindi, hanno garantito il pagamento dei danni da parte della compagnia del conducente che ha causato l’incidente e non hanno di che preoccuparsi. Successivamente la disputa sarà poi tra compagnia e assicurato, in quanto quest’ultimo sarà tenuto a rimborsare il tutto alla propria compagnia, a meno di eccezioni o situazioni particolari.
In situazioni come queste, oltre alle coperture assicurative previste dalla polizza RC Auto, possono emergere ulteriori questioni legate alla gestione delle responsabilità, al diritto di rivalsa e ai rapporti tra assicurato e compagnia. In questo contesto, Easy Legal si pone come un servizio aggiuntivo, acquistabile dai clienti Vittoria Assicurazioni, che mette a disposizione assistenza e consulenza legale a supporto dell’orientamento e della comprensione di questi aspetti, distinto dalle garanzie assicurative.
Quando l’assicurazione non può avvalersi del diritto di rivalsa?
Esistono diverse situazioni in cui una compagnia assicurativa non ha diritto di esercitare la rivalsa, ovvero in cui non può richiedere il rimborso dei danni al conducente per il sinistro causato. Uno di questi è dettato proprio dalla legge e dalla Corte di Cassazione.
Nel caso in cui, infatti, una persona causi un incidente e al test alcolemico risulti avere in corpo una quantità di alcol inferiore a 0,5 grammi per litro, anche se superiore a zero, questo non è considerato fuori norma (ai sensi dell’art. 186 del codice della Strada) e non rientra quindi legalmente nella condizione di “guida in stato di ebbrezza”.
In altre parole, per portare un esempio, se il conducente provoca un incidente e successivamente all’alcol test risulta avere un tasso alcolemico pari a 0,3 è ovvio che questo abbia bevuto una piccola dose di alcol prima di mettersi alla guida.
Tuttavia, la soglia si trova al di sotto del limite amministrativo di 0,5 e per questo non è sanzionabile. In questo caso, nemmeno la compagnia assicurativa può avvalersi del diritto di rivalsa, a meno che non vi sia qualche clausola nel contratto stipulato che specifica un diverso valore limite.
Un altro caso in cui la compagnia non è tenuta a chiedere un risarcimento danni all’assicurato è quello in cui, in fase di stipula del contratto, sia stata inserita una clausola per la rinuncia al diritto di rivalsa assicurativa.
La rinuncia al diritto di rivalsa: cosa significa?
La rinuncia al diritto di rivalsa delle compagnie assicurative è un’opzione che può essere inserita nel contratto, nel caso in cui entrambe le parti siano d’accordo e la compagnia offra questa alternativa.
Questa possibilità può rappresentare un’aggiunta preziosa per gli automobilisti, che possono essere così protetti dalla situazione in cui la compagnia chieda indietro il rimborso dei danni risarciti alla parte lesa in caso di incidente.
Secondo questa clausola, infatti, la compagnia rinuncerà a questo risarcimento, per l’appunto, non chiedendo indietro i soldi dei danni al conducente anche nel caso in cui questo si fosse trovato in stato di ebbrezza.
È importante, tuttavia, sottolineare che la rinuncia alla rivalsa non protegge dai danni legali, ma solo dall’obbligo di rimborso verso la propria compagnia assicurativa. Pertanto, la clausola in questione non deve essere un sollecito a consumare alcolici quando bisogna poi mettersi alla guida, perché multe, rischi ed eventuali sanzioni permangono.
La rinuncia alla rivalsa, in altre parole, è una garanzia aggiuntiva che a volte può essere proposto e a volte no, che può avere specifiche diverse da compagnia a compagnia e che, soprattutto, può comportare un sovrapprezzo sul premio assicurativo per poter essere sfruttata poi in caso di necessità.