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Mediazione

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Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28 – Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ha reso obbligatorio, da marzo 2012, l’esperimento del tentativo di mediazione come condizione pregiudiziale obbligatoria per accedere all’eventuale giudizio successivo, nel caso la controversia insorga in tema di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Ai fini del suddetto decreto, per Mediazione si intende l’attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il Mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del medesimo servizio.

La mediazione avviene presso l’Organismo di Mediazione, ossia l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.

Nel caso un assicurato intenda presentare richiesta di mediazione nei confronti d​i Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve depositare la relativa istanza presso un Organismo di Mediazione (vedasi elenco degli OdM all’indirizzo dell’ ALBO ​DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE).​

In alternativa, è possibile indicare all’Organismo di Mediazione anche il seguente indirizzo per l’inoltro della richiesta tramite raccomandata con avviso di ricevimento:

Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Via Ignazio Gardella, 2
20149 Milano